Art. 1.
(Diritto all'oblio dei soggetti sottoposti a procedimento penale).

      1. Sono vietati la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, anche telematico, compresi i metadati presenti nel linguaggio HTML utilizzati per fornire informazioni sulle pagine internet agli utenti o ai motori di ricerca, di atti relativi a un procedimento penale, anche se archiviato, e delle informazioni anche indirettamente connesse ai fatti che hanno formato oggetto dello stesso, nonché il trattamento dei dati giudiziari definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo che, dal passaggio in giudicato della sentenza o dal provvedimento definitivo che ha disposto l'archiviazione, sono decorsi:

          a) cinque anni, se la pena inflitta è pari o inferiore a quindici anni;

          b) dieci anni, se la pena inflitta è superiore a quindici anni;

          c) cinque anni, in caso di assoluzione, di non luogo a procedere, di non doversi procedere o di archiviazione.

      2. Decorsi i termini di cui al comma 1, è vietata la pubblicazione dell'immagine delle persone indicate al medesimo comma 1 e dei loro congiunti.
      3. Chiunque viola il divieto di cui ai commi 1 e 2 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a 516 euro.

 

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